Partita persa a tavolino: il giudice sportivo bastona l'Hermes Toro
Data: Monday, 18 October 2010 @ 17:45:00
Argomento: Avvenimenti sportivi


In settimana, prima della gara con il Volturino, la scure del giudice sportivo si era già abbattuta sull'Hermes Toro, che si è visto assegnare persa a tavolino la partita stravinta con il Santo Stefano per 6-0. Dopo questa sentenza della giustizia sportiva (che riportiamo interamente) l'Hermes è precipitato al quart'ultimo posto in classifica. La squadra torese, infatti, ha raccolto appena 4 punti nei primi cinque turni di campionato (una vittoria, un pareggio e tre sconfitte).

Ricordate il clamoroso 6-0 inflitto dai toresi ai danni del malcapitato Santo Stefano nella seconda di campionato? Ebbene, in quell'occasione l'Hermes ha schierato un giocatore espulso nella gara di esordio con il Campodipietra. Per questo motivo, non solo si è ritrovato ad avere la partita persa a tavolino 0-3; ma si è visto infliggere anche un'ammenda di 150 Euro; nonché 15 giorni di inibizione per il dirigente accompagnatore; e infine la squalifica di una ulteriore gara per il calciatore espulso e già squalificato.

Questa è la classifica aggiornata dopo le prime cinque partite, tratta dal sito della FIGC:



E questa è la sentenza del giudice sportivo, pubblicata sul comunicato ufficiale n. 24 del 14 ottobre 2010

7.2.3. RICORSO A.C.D. SANTO STEFANO – AVVERSO ESITO GARA PER IRREGOLARE UTILIZZO CALCIATORE
(GARA HERMES TORO – SANTO STEFANO DEL 26.09.2010 - CAMPIONATO REGIONALE DI 1^ CATEGORIA GIRONE “B” – 2^ GIORNATA DEL GIRONE DI ANDATA)

Il Giudice Sportivo Territoriale,
letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Santo Stefano, rileva che la reclamante chiede l’applicazione ai danni della società Hermes Toro della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0 – 3 per aver schierato il calciatore CIANCIULLO Olindo che non aveva titolo a parteciparvi perché, a detta della reclamante, squalificato per una gara effettiva;
rilevato che la società Hermes Toro ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni in merito, ai sensi dell’art. 33, comma 7 CGS e nei termini di cui all’art. 38, comma 3 CGS, eccependo la propria buona fede e chiedendo di non accogliere il reclamo o, in subordine, di far ripetere la gara, in virtù di principi equitativi e di giustizia sostanziale.

Osserva questo GST. Il calciatore CIANCIULLO Olindo veniva dapprima ammonito e successivamente espulso direttamente nel corso della gara Campodipietra Calcio – Hermes Toro, valida per la 1^ giornata del girone di andata. Sul Comunicato Ufficiale del CR Molise n. 18 del 23.09.2010 veniva riportato soltanto il provvedimento disciplinare relativo all’ammonizione; sul successivo CU n. 19 del 24.09.2010 veniva riportata, in rettifica, la sanzione della squalifica per una gara effettiva comminata al calciatore espulso CIANCIULLO Olindo, avvertendo che per un guasto tecnico tale provvedimento non era stato riportato sul citato CU n. 18. Il reclamo così come proposto è fondato e meritevole di accoglimento.

Il comma 10 dell’’art. 19 CGS recita testualmente:”Al calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli Organi della giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave”; all’art. 45 CGS si sottolinea che il calciatore espulso dal campo è “automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice Sportivo”. Inoltre il Comunicato Ufficiale n. 19 riportante l’errata corrige è stato pubblicato ed affisso all’albo del Comitato in data 24.09.2010, ben due giorni prima della disputa della gara in epigrafe: giova ricordare che “I Comunicati Ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione” (art. 2, comma 3 CGS).
Per tutti questi motivi, visto l’art. 17, comma 5 CGS

D E C I D E

     di accogliere il reclamo così come proposto dalla società Santo Stefano;
     di infliggere alla società Hermes Toro la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3 per aver schierato il calciatore CIANCIULLO Olindo che non aveva titolo a parteciparvi perché squalificato;
     di infliggere alla società Hermes Toro un’ammenda di Euro 150,00;
     di inibire il dirigente accompagnatore RUGGIERO Giuseppe fino a tutto il 28 ottobre 2010 (giorni 15);
     di squalificare il calciatore CIANCIULLO Olindo per una ulteriore gara effettiva.

Nulla per la tassa non versata.

F.I.G.C. – L.N.D. C.R. Molise - Stagione Sportiva 2010-2011; COMUNICATO UFFICIALE N. 24 del 14 Ottobre 2010, pp. 652-653





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